Sez. 3, Sentenza n. 878 del 18/03/1968 (Rv. 332198 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - VISTO DEL PRETORE - FUNZIONE SVOLTA DAL PRETORE - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CANCELLIERE - INVALIDITA - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - VISTO DEL PRETORE - FUNZIONE SVOLTA DAL PRETORE - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CANCELLIERE - INVALIDITA - ESCLUSIONE.*
Poiche la funzione svolta dal pretore nell'apporre il visto all'ingiunzione fiscale non e giurisdizionale, ma amministrativa, la Mancanza, eventualmente anche nell'originale, della sottoscrizione del cancelliere non invalida l'ingiunzione, essendo tale sottoscrizione richiesta solo per gli Atti che il giudice emette nell'Esercizio di una attivita giurisdizionale.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)