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Sez. 3, Sentenza n. 878 del 18/03/1968 (Rv. 332198 - 01)

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - VISTO DEL PRETORE - FUNZIONE SVOLTA DAL PRETORE - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CANCELLIERE - INVALIDITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-03-18
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332198-01

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - VISTO DEL PRETORE - FUNZIONE SVOLTA DAL PRETORE - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CANCELLIERE - INVALIDITA - ESCLUSIONE.*

Poiche la funzione svolta dal pretore nell'apporre il visto all'ingiunzione fiscale non e giurisdizionale, ma amministrativa, la Mancanza, eventualmente anche nell'originale, della sottoscrizione del cancelliere non invalida l'ingiunzione, essendo tale sottoscrizione richiesta solo per gli Atti che il giudice emette nell'Esercizio di una attivita giurisdizionale.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)