DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 marzo 1983 relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (83/183/CEE)
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che, affinchù la popolazione degli Stati membri prenda maggiormente coscienza dell'esistenza della Comunità europea, occorre proseguire a favore dei privati l'azione intrapresa allo scopo di creare, nella Comunità, condizioni analoghe a quelle di un mercato interno;
considerando in particolare che gli ostacoli fiscali che si oppongono all'importazione in uno Stato membro, da parte dei privati, di beni personali che si trovano in un altro Stato membro sono tali da intralciare la libera circolazione delle persone nella Comunità; che occorre perciò eliminarli nei limiti del possibile, introducendo franchigie fiscali;
considerando che queste franchigie fiscali possono essere applicate soltanto alle importazioni di beni che non hanno alcun carattere commerciale o speculativo e che occorre fissarne pertanto i limiti e le condizioni d'applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1983. Per il Consiglio Il Presidente J. ERTL