diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12438 del 16/06/2016 (Rv. 640337 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - BORSISTI, ASSEGNISTI E CONTRATTISTI | Borsista universitario - Passaggio alle dipendenze della Regione Siciliana - Riconoscimento dell'anzianità giuridica maturata presso l'Università - Esclusione - Dubbi di legittimità costituzionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640337-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - BORSISTI, ASSEGNISTI E CONTRATTISTI

In tema di personale universitario, l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 49 del 1986, conv. con. modif. nella l. n. 120 del 1986, nel fare riferimento, ai fini del passaggio dall'università ad altre pubbliche amministrazioni, all'anzianità di servizio, presuppone un rapporto di pubblico impiego, sicché la norma non si applica al borsista universitario (nella specie, transitato quale ispettore sanitario alla Regione Siciliana), nei cui confronti è esclusa l'instaurazione di un detto rapporto, né sussistono, inoltre, dubbi di costituzionalità, avendo la Corte costituzionale più volte ritenuto non irragionevoli o discriminatorie le norme che distinguono, ai fini di determinati istituti o benefici, i borsisti dai ricercatori universitari.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/02/1986 num. 49 art. 7 com. 1, Legge 18/04/1986 num. 120 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)