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Sez. 5, Ordinanza n. 30680 del 28/11/2024 (Rv. 672963-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | Processo tributario - Interdizione dichiarata dal giudice penale dell'unico difensore - Anteriormente al trattenimento della causa in decisione - Interruzione dall'evento - Necessità di sua dichiarazione o notificazione - Esclusione - Prosecuzione del giudizio nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo - Irritualità - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672963-01

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE

L'interdizione dell'unico difensore nominato ai sensi dell'art. 12, del d.lgs. n. 546 del 1992, dichiarata dal giudice penale prima del trattenimento della causa in decisione da parte del giudice tributario, determina l'interruzione del processo con effetto dall'evento, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del medesimo decreto, senza necessità di sua dichiarazione o notificazione, e l'irrituale prosecuzione del giudizio è deducibile in Cassazione dalla parte colpita, a tutela del diritto di difesa, ai sensi degli artt. 25 Cost., 47 della CDFUE e 6 della CEDU.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40 com. 2, Costituzione art. 25, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 01/12/2009 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)