diritto.io

Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Testo in vigore al

Art. 100 Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi

1. E' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 10.000 chiunque viola le norme di questa legge stabilite:

  1. 1) per l'introduzione e il deposito dei tabacchi nei punti franchi;

  2. 2) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3;

  3. 3) per la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco;

  4. 4) per il trasporto, il deposito o la detenzione dei tabacchi lavorati nei casi preveduti nell'art. 57.7

Art. 101 Violazione per cui non e' stabilita una speciale pena

1. Per qualunque violazione delle norme di questa legge per la quale nella legge stessa non e' stabilita la pena, ai applica l'ammenda da L. 100 a L. 3000.7

Capo III. Disposizioni generali

Art. 103 Norma particolare per il computo della pena

1. Quando la legge determina la pena in ragione del peso del genere di monopolio la frazione di quintale o di chilogramma e' calcolata per quintale o chilogramma intero.

Art. 105 Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando

1. Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il comandante della nave o dell'aeromobile, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorita', direzione o vigilanza e risulti insolvibile.

2. Le persone e gli enti suddetti sono inoltre solidalmente responsabili coi condannati per il pagamento dei diritti dovuti.

3. Le precedenti disposizioni non si applicano:

  1. 1° quando il condannato sia persona dipendente dallo Stato, da una Provincia o da un Comune, o sia sottoposto alla loro autorita', direzione o vigilanza;

  2. 2° ai soprastanti all'esercizio di trasporti per delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.

Art. 106 Solidarieta' di enti e privati. Conversione della pena

1. Per il pagamento della somma indicata nell'articolo precedente sono obbligati solidalmente il comandante della nave con l'armatore; il comandante dell'aeromobile con la societa' di navigazione o col proprietario dell'apparecchio; il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall'industria privata, con la societa' concessionaria.

2. Qualora anche le persone e gli enti menzionati in questo articolo e nel precedente quali obbligati civilmente per il pagamento della multa risultino insolvibili, si procede contro il condannato alla conversione della pena della multa in quella della reclusione, secondo le norme del Codice penale.

3. Si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, e quelle del Codice di procedura penale relative alla citazione ed all'intervento delle persone o degli enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.

Art. 107 Obbligazione civile in dipendenza di contravvenzioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, le persone rivestite dell'autorita' o incaricate della direzione o vigilanza sono tenute a far osservare dai loro dipendenti le disposizioni di questa legge per la cui violazione e' stabilita la pena dell'ammenda.

Art. 108 Casi di arresto

1. Oltre a quanto e' disposto dal Codice di procedura penale sulla liberta' personale, l'imputato di un reato preveduto in questa legge e' arrestato quando non e' nota la sua identita', ovvero quando si tratta di straniero che non da' idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe o delle ammende.20

2. La liberazione noi, puo' essere ordinata fino a che l'identita' personale dell'imputato non e' stata accertata o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha prestato la cauzione o la malleveria. Tuttavia la detenzione del colpevole non puo' superare il massimo della, pena stabilita dalla legge se si tratta di delitto o di tre mesi se si tratta di contravvenzione. Quando debba essere scarcerato ne e' dato avviso all'Autorita' di pubblica sicurezza.20

3. I provvedimenti relativi alla liberazione dell'arrestato spettano al Procuratore del Re Imperatore presso il Tribunale nella cui circoscrizione il reato e' stato accertato, se alla scarcerazione non debba provvedere altra autorita' giudiziaria a norma del Codice di procedura penale.

4. L'Amministrazione dei Monopoli, le Dogane e l'Intendente di finanza hanno l'obbligo di comunicare d'urgenza al Procuratore del Re Imperatore qualsiasi circostanza o qualsiasi atto o provvedimento che possa influire sullo stato di detenzione dell'imputato.

Art. 109 Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate

1. A cura degli ufficiali o degli agenti della polizia tributaria, i generi, gli attrezzi, gli utensili o i meccanismi, i mezzi di trasporto ed in generale le cose che sono il prodotto del reato o che con questo hanno in qualsiasi modo relazione sono portati per la custodia al piu' vicino deposito generi di monopolio o alla piu' vicina dogana.

2. Quando in prossimita' del luogo dove e' stato accertato il reato non vi e' un deposito o un ufficio di dogana, gli oggetti sopra indicati sono portati al piu' vicino magazzino di vendita di generi di monopolio.

3. Se vi e' pericolo di deperimento o la custodia e' difficile o dispendiosa, il deposito o la dogana puo' procedere, previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato, alla vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati i surrogati del tabacco e gli utensili e i meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco.

4. In ogni caso i generi di monopolio debbono essere inviati, a cura del deposito ovvero della dogana, alla piu' vicina manifattura dei tabacchi. Essi si considerano soggetti a deperimento e sono devoluti all'Amministrazione dei monopoli, previo accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto secondo le norme da stabilire nel regolamento.

5. E' data facolta' all'Amministrazione dei monopoli di alienare a trattativa privata, per il consumo fuori della linea doganale, i generi alla stessa devoluti ai sensi del precedente comma.

6. Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previo nulla osta del giudice competente. Il nulla osta potra' essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato.

7. Tra gli aventi diritto di cui al precedente comma sono compresi l'Amministrazione dei monopoli, ove venga pronunciata confisca, fino al reintegro degli oneri sostenuti per il trasporto e la custodia, e successivamente i creditori privilegiati estranei al reato, qualora si tratti di autoveicolo gravato da privilegi iscritti anteriormente al sequestro, fino all'ammontare del credito accertato dal giudice competente. Detti privilegi si estinguono per effetto del trasferimento e la loro cancellazione e' ordinata giudizialmente.

8. Per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le norme del codice di procedura penale.

9. I mezzi di trasporto con caratteristiche particolarmente adatte al contrabbando debbono essere ridotti in modo da non piu' prestarsi alla frode.

10. In ogni caso l'Amministrazione dei monopoli non e' responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle cose custodite a norma delle disposizioni precedenti, ne' dei casi di forza maggiore.

Art. 110 Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa

1. Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'Amministrazione dei Monopoli puo' consentire che il colpevole effettui il pagamento di una somma da determinare dai propri organi, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge.

2. Nell'esercizio della facolta' consentita dalla disposizione precedente l'Amministrazione ha riguardo all'entita' del fatto e alla personalita' del colpevole.

3. Il pagamento della somma anzidetta estingue il reato. ma non impedisce l'applicazione della confisca la quale e' disposta con provvedimento dell'Amministrazione dei Monopoli.

4. Peri delitti di contrabbando aventi per oggetto generi di monopolio di provenienza estera si osservano le disposizioni dell'articolo 141 della legge doganale 25 settembre 1940-XVIII, n. 1424.

Art. 111 Invio dei processi verbali all'Amministrazione dei Monopoli

1. Per l'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, il processo verbale e' trasmesso, a cura del pubblico ufficiale che lo ha redatto, all'Amministrazione dei Monopoli. Questa, qualora ritenga che puo' mettersi il pagamento, prefigge al denunciato un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, ne' superiore a sessanta, entro il quale il pagamento deve essere effettuato.

2. Trascorso tale termine senza che il pagamento sia stato eseguito, l'Amministrazione dei Monopoli invia il processo verbale all'intendente di finanza, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, lo trasmette al Procuratore del Re Imperatore con le osservazioni che ritiene opportune.

Art. 112 Riscossione delle multe, delle ammende o delle spese. Vendita delle cose confiscate e sequestrate

1. La riscossione delle multe, delle ammende e dello spese, comprese quelle di giustizia, nei procedimenti per reati preveduti da questa legge, e' effettuata dai contabili delegati con le norme stabilite nel R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. Gli stessi contabili provvedono altresi' alla vendita all'incanto delle cose confiscate, osservate le norme del regolamento.

2. Gli altri oggetti che, dopo la chiusura del procedimento, devono restare sequestrati a garanzia del pagamento dei diritti di monopolio, delle multe, delle ammende e delle spese, sono venduti all'incanto dagli organi dell'Amministrazione dei Monopoli indicati nel comma precedente.

3. Gli oggetti predetti sono restituiti agli aventi diritto qualora prima della vendita sia effettuato il pagamento dei diritti, delle pene e delle spese.

Art. 113 Ripartizione delle multe e delle ammende

1. Per la ripartizione dei proventi delle multe e delle ammende si osservano le disposizioni della legge doganale.

Art. 114 Deroga legislativa espressa

1. Le disposizioni degli articoli 71, 82, 83, 84, 86 e 87 sono stabilite in deroga, rispettivamente, agli articoli 36, 99, 102, 103, 229, n. 1, e 240 del Codice penale.

2. Gli articoli 105 e 106 sono stabiliti in deroga agli articoli 196 e 197 del Codice penale e degli articoli 9 e 10 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4: l'articolo 113 in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale.

3. La sanzione preveduta nell'art. 102 e' stabilita in aggiunta a quelle indicate negli articoli 3, 5 e 6 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

Titolo quarto. Disposizioni finali

Art. 115 Norme regolamentari

1. Fino a quando non sia emanato il regolamento per l'esecuzione di questa legge, restano in vigore le norme regolamentari attuali, in quanto applicabili, e, agli effetti dell'art. 113, le norme contenute negli articoli 119 e 120 del testo unico delle leggi doganali appostato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e successivamente modificate. Peraltro per i proventi dipendenti da reati commessi fuori degli spazi doganali alla competenza della Direzione generale delle dogane e' sostituita la competenza dell'Amministrazione dei Monopoli.

Art. 116 Entrata in vigore della legge

1. La presente legge entra in vigore nel sessantesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 17 luglio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI