diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 40675 del 16/10/2008 Cc. (dep. 31/10/2008) Rv. 241561 - 01

CASELLARIO GIUDIZIALE - ISCRIZIONI | Certificato generale e certificato civile, rilasciati a richiesta dell'interessato - Sentenza dichiarativa di fallimento - Iscrizione - Esclusione a seguito dell'abrogazione dell'istituto della riabilitazione del fallito.
Stato
decisa il 2008-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241561-01

CASELLARIO GIUDIZIALE - ISCRIZIONI

A seguito dell'abrogazione dell'istituto della riabilitazione del fallito, verificatasi con decorrenza dal 16 luglio 2006 per effetto della disciplina introdotta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, nel certificato generale e nel certificato civile del casellario giudiziale rilasciati a richiesta dell'interessato non deve essere più menzionata la sentenza dichiarativa di fallimento, a meno che la procedura fallimentare, essendo ancora in corso al momento di entrata in vigore della nuova normativa, debba essere definita secondo la legge anteriore.

Riferimenti normativi: DPR 14/11/2002 num. 313 art. 24 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 142, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)