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Sez. 1, Sentenza n. 6287 del 26/05/1992 (Rv. 477378 - 01)

Valle d'Aosta - Organi - Consiglio della Valle - Elezioni | Delibere in materia elettorale - Impugnabilità ex art. 27 della legge n. 57 del 1962 con ricorso in unico grado alla Corte di Appello di Torino - Questione di legittimità costituzionale di detta norma in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1992-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477378-01

Valle d'Aosta - Organi - Consiglio della Valle - Elezioni

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 5 agosto 1962 n. 1257 (recante Norme per la elezione del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta), in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., nella parte in cui prevede che, contro le delibere in materia elettorale del Consiglio suddetto, è proponibile ricorso in unico grado alla Corte di Appello di Torino, poiché, l'assetto procedimentale delle controversie in materia di elettorato passivo non incide, sotto il profilo sostanziale, sulla consistenza della garanzia costituzionale del diritto all'elettorato medesimo e poiché il differente trattamento che la citata norma riserva ai ricorrenti rispetto a quello stabilito con riguardo alle Regioni a statuto ordinario si ricollega all'eterogeneità delle posizioni poste a confronto, in considerazione della autonomia differenziata della Regione Valle d'Aosta.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 51, Legge 05/08/1962 num. 1257 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)