Sez. 1, Sentenza n. 411 del 15/01/1992 (Rv. 475334 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Espropriazione di suoli per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare - Indennità di espropriazione e di occupazione temporanea - Stima - Giudizio di opposizione - Legittimazione passiva - Concessionari dei suoli - Esclusione - Comune - Spettanza - Rivalsa del Comune nei confronti del concessionario - Domanda - Ammissibilità - Esclusione.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
In tema di espropriazione di suoli per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare ai sensi della legge n. 865 del 1971, beneficiario dell'espropriazione, e quindi proprietario delle aree espropriate, nonché obbligato al pagamento delle relative indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, è il comune e ciò anche nei casi in cui questi abbia convenuto con i futuri concessionari, ai sensi degli artt. 35 e 60 della legge anzidetta, che gli stessi procederanno direttamente all'acquisizione delle aree, dovendosi ritenere che, in tal caso, l'attività dei concessionari, che agiscono come delegati del Comune, si esaurisce nel compimento, in nome e per conto dell'ente territoriale, degli atti necessari a conseguire il provvedimento ablatorio; ne consegue che la legittimazione passiva, nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità promosso dall'espropriato, spetta al Comune, senza che sia ammissibile in detto giudizio la domanda di rivalsa proposta dal comune nei confronti del concessionario, trattandosi di istanza che non può essere portata all'esame di un giudice (Corte d'appello) fornito di competenza funzionale in unico grado limitata alla determinazione della giusta indennità, ma che va riservata al competente giudice ordinario con doppio grado di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)