Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale
Testo in vigore al
Titolo I. Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il conferimento dell'autonomia impositiva ai comuni e per assicurare i necessari finanziamenti agli enti locali per l'anno 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto:
Art. 1 Presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta
1. Fino all'anno antecedente a quello dal quale avranno effetto i decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, e' soggetto ad imposta comunale. L'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' soggetto ad imposta limitatamente all'attivita' di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui allo stesso articolo 29, svolta al di fuori del fondo in locali aperti al pubblico o esercitata in forma stabile in aree mercatali attrezzate.
2. L'imposta e' dovuta dalle persone fisiche, dalle societa' di ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se non riconosciute, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni che esercitano sul territorio dello Stato le attivita' imprenditoriali, artistiche e professionali di cui al comma 1.
3. L'imposta e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta e' dovuta per l'intero anno con riferimento alla situazione esistente al primo gennaio di ciascun anno. Il possesso del numero di partita IVA al primo gennaio comporta la presunzione di esercizio dell'attivita', salva la possibilita' per il soggetto passivo di fornire prova contraria.
4. L'imposta e' determinata separatamente per ciascun comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi. E' considerato insediamento produttivo il locale ovvero l'area attrezzata normalmente utilizzati, sia direttamente che come supporto necessario, per l'esercizio delle attivita' imprenditoriali, artistiche e professionali, con riferimento al soggetto che ha la disponibilita' dell'insediamento secondo la sua destinazione d'uso effettiva. Per le imprese, arti e professioni esercitate senza utilizzo di insediamenti produttivi, ovvero utilizzando soltanto le superfici escluse di cui al comma 6, si considera come se le stesse fossero svolte in un insediamento produttivo di venticinque metri quadrati ubicato nel comune di domicilio fiscale del soggetto passivo.
5. Salvo quanto disposto nel comma 8, l'imposta e' dovuta a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi nella misura di base indicata nell'allegata tabella, variante in funzione della classe di superficie e del settore di attivita' di appartenenza individuati, rispettivamente, con riferimento alla superficie dell'insediamento produttivo ed all'impresa, arte e professione in esso esercitata. Se l'insediamento produttivo insiste sul territorio di piu' comuni la sua superficie e' fra questi ripartita. In caso di utilizzo da parte dello stesso soggetto passivo di piu' insediamenti produttivi ubicati nel medesimo comune le loro superfici sono sommate; se lo stesso soggetto passivo esercita piu' imprese, arti e professioni in detti insediamenti, ovvero nell'unico insediamento, si assume come esercitata in essi l'impresa, arte o professione collocata nel settore di attivita' a piu' elevata imposizione.
6. La superficie dell'insediamento produttivo utilizzata ai sensi del comma 4 e' calcolata nel modo seguente: per intero, quella strutturata come locale od area attrezzata coperta; in ragione del dieci per cento, quella strutturata come area attrezzata scoperta. Dal computo della superficie sono esclusi:
a) i locali e le aree direttamente utilizzati: 1) per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, di altri servizi a rete; 2) per gli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8; 3) per parcheggio gratuito per i dipendenti e clienti; 4) come stazione del servizio ferroviario e di altri servizi pubblici di trasporto;
b) le aree direttamente utilizzate: 1) per le attivita' portuali, aeroportuali ed autoportuali; 2) per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione od autorizzazione comunale;
3) per la estrazione di materiali da miniere, cave, torbiere e foreste; 4) per l'allevamento di pesci; 5) come strade ferrate e autostrade, con annessi caselli ferroviari ed autostradali.
7. Per le imprese esercitate da artigiani iscritti nel relativo albo la superficie di cui al comma 6 eccedente i tremila metri quadrati e' calcolata nella misura ridotta al sessantacinque per cento.
8. La misura di base dell'imposta di cui al comma 5 e' ridotta del cinquanta per cento, se il reddito di impresa, di arti e professioni non e' superiore a dodici milioni di lire; e' aumentata del cento per cento se detto reddito e' superiore a cinquanta milioni di lire. Il comune puo' aumentare il limite di dodici milioni fino a diciotto milioni ovvero ridurlo fino a sei milioni e aumentare il limite di cinquanta milioni fino a settanta milioni ovvero ridurlo fino a trenta milioni. Detta facolta' puo' essere esercitata anche limitatamente ad uno o piu' settori di attivita' di cui all'allegata tabella, purche' uniformemente per tutte le attivita' comprese nel settore o nei settori prescelti e per tutte le relative classi di superficie.
9. Agli effetti di cui al comma 8 si assume la perdita o il reddito di impresa, di arti e professioni, al netto delle quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, dichiarato dal soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'anno ovvero per il periodo di imposta antecedente a quello per il quale e' dovuta l'imposta comunale; se sono stati dichiarati redditi o perdite di piu' imprese, arti e professioni si procede al loro cumulo. In mancanza di detto reddito di riferimento, si applica la riduzione di cui al comma 8.
Resta salvo quanto disposto dall'articolo 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.
10. Non sono soggetti all'imposta:
a) lo Stato, le regioni, le province, le comunita' montane, le unita' sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni anche se con personalita' giuridica;
b) le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, anche se con personalita' giuridica;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa' e le associazioni ed altre organizzazioni ad essi equiparate, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11. L'imposta e' ridotta di un quarto per le imprese a carattere stagionale che normalmente si esercitano nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a sei mesi.6
Art. 2 Variazione dei limiti di reddito
1. Il comune puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo 1, comma 8, con deliberazione adottata dal consiglio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. In mancanza, si intendono prorogati i limiti di reddito vigenti sul suo territorio.
2. Il comune deve trasmettere al Ministero delle finanze copia autentica della deliberazione divenuta esecutiva, entro i successivi trenta giorni.
3. Per l'anno 1990 la deliberazione di cui al comma 1 puo' essere adottata entro il 31 dicembre 1989. Se il comune non delibera entro detto termine si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1.
Art. 3 Denuncia e versamento dell'imposta
1. I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, devono presentare al comune avente diritto a norma dello stesso articolo 1, comma 5, apposita denuncia, nel mese di giugno di ciascun anno, per il presupposto di imposta verificatosi nell'anno stesso. Nello stesso termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno in corso.
2. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al comune avente diritto, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , e' approvato il modello della denuncia e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere allegati, nonche' le modalita' di presentazione. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, e' approvato il modello per il versamento.
4. Copia della denuncia e della ricevuta di versamento devono essere esibite a richiesta del sindaco o di suoi delegati.
Art. 4 Liquidazioni ed accertamenti in rettifica o d'ufficio dell'imposta, rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso
1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce stesse, liquida l'imposta, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo.
2. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri di liquidazione seguiti, della maggiore imposta dovuta o di quella da rimborsare, nonche' delle sanzioni ed interessi, assegnando il termine di sessanta giorni per il pagamento. L'avviso deve essere comunicato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia.
3. Il comune provvede alla rettifica delle denunce presentate nei casi di infedelta', inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati l'imposta, nonche' le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di giorni sessanta per il pagamento.
4. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia e' stata presentata ovvero, nei casi di omessa presentazione della denuncia, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Il comune puo' integrare gli avvisi di accertamento di cui al comma 3 per recuperare la maggiore imposta, nonche' le relative sanzioni ed interessi, dovuta per effetto della determinazione definitiva del reddito di riferimento, di cui non abbia gia' tenuto conto in detti avvisi. Gli avvisi integrativi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro due anni decorrenti dalla scadenza dei termini previsti nel presente comma, ovvero dalla data in cui il reddito di riferimento e' divenuto definitivo se successiva alla detta scadenza.
5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. In difetto della presentazione degli atti e documenti richiesti i dipendenti comunali, su autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della data fissata per la verifica, possono accedere agli immobili nei quali si svolgono le attivita' soggette all'imposta, al fine di procedere alla misurazione e verifica delle superfici.
5-bis. Per l'esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, gli elementi di identificazione dei soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta, nonche' le attivita' esercitate nelle singole sedi. Tali comunicazioni, che debbono essere trasmesse anche all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), riguardano per il 1989 tutti i soggetti d'imposta, mentre per gli anni successivi sono limitate ai soggetti che hanno iniziato, variato o cessato l'attivita'. Le comunicazioni verranno effettuate entro il mese di aprile di ciascun anno per i soggetti che risultino in attivita' dal 1 gennaio; per il 1989 tali comunicazioni saranno effettuate entro il 31 dicembre.
5-ter. Per il completamento dei dati che l'Amministrazione finanziaria deve fornire a ciascun comune, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura debbono comunicare all'Amministrazione finanziaria le informazioni relative alle ditte iscritte nei propri registri, anche se relative a singole unita' locali. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "A partire dal 1 luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettere f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unita' locali";
b) all'articolo 7, quarto comma, dopo le parole "di cui ai commi precedenti", sono inserite le seguenti: "con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura";
c) all'articolo 16, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre 1989, i dati e le notizie contenuti nelle domande di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unita' locali, presentate anteriormente al 1 luglio 1989 e che a tale data comportino ancora l'iscrizione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani. Le modalita' delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 maggio 1989".
5-quater. Per l'esecuzione dei controlli previsti dal comma 5-bis, l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni competenti per domicilio fiscale dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, il reddito di impresa, di arti e professioni da essi dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.
6. Il contribuente puo' richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
7. La riscossione coattiva si effettua mediante ruolo, in un'unica soluzione. La notifica della relativa cartella di pagamento deve essere effettuata, a pena di decadenza:
a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, ovvero entro il termine di cui alla lettera b) in caso di contestazione di dette liquidazioni;
b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le liquidazioni operate in base agli accertamenti in rettifica o d'ufficio.
8. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546)58
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2000, N. 99 .
Art. 5 Sanzioni ed interessi
1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.12
2. Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Art. 6 Disposizioni particolari per l'applicazione dell'imposta e varie
1. Nei comuni istituiti successivamente al 1 gennaio 1989 si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1, finche' non e' adottata la deliberazione di cui all'articolo 2 nei termini e con gli effetti ivi indicati.
2. Il dieci per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta, sanzioni ed interessi e' devoluto, a cura dei comuni stessi, alle rispettive province, le quali trattengono il settanta per cento delle somme ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato per la sua attribuzione ai comuni e alle province sulla base di criteri perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3.
3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del comma 2 per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 sono utilizzate per l'attribuzione delle somme di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. L'attribuzione delle somme predette e' effettuata dal Ministro dell'interno. Le modalita' ed i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna.
4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, i contributi erariali ordinari spettanti agli enti locali sono ridotti per un importo complessivo massimo di lire 1.000 miliardi annui, trasferendo detto importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito e alle caratteristiche della base imponibile dell'imposta istituita con l'articolo 1. La riduzione e' stabilita con decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM). Per l'anno 1989 la riduzione e' operata con l'aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo e' trasferito al fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b).
Titolo II. Altre disposizioni fiscali e varie
Art. 7 Aliquote INVIM
1. Per l'anno 1989, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
Art. 7-bis Controllo delle dichiarazioni dei redditi immobiliari
1. Per gli incroci automatici tra i dati del catasto e quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, allo scopo di accertare eventuali evasioni di redditi immobiliari, l'anagrafe tributaria - centro informato del catasto e gli uffici tecnici erariali sono autorizzati dal Ministro delle finanze a richiedere il codice fiscale ai contribuenti intestatari di fabbricati o di terreni.
Art. 8 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
1. Con effetto dal 1 gennaio 1989 la rubrica della sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"Sezione II - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI".
2. Il primo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa. Il gettito complessivo non puo' superare il costo dei servizi stessi, . . . ".
3. Il secondo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, e' soppresso.
4. Per l'anno 1989 i comuni possono deliberare le tariffe della tassa entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, provvedendo con la medesima delibera ad apportare le modifiche riguardanti il regolamento.
5. Con effetto dal 1 gennaio 1989, dopo il quarto comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Per l'abitazione colonica la tassa e' dovuta anche quando nell'area in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada d'accesso all'abilitazione stessa. La tassa e' comunque dovuta, nel limite del 30 per cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta".
6. Per il solo anno 1989, il termine del 28 febbraio per la denuncia di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' differito al 30 aprile.
6-bis. Con deliberazione da adottare dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono disporre che i contribuenti i quali, entro il 20 settembre 1989, presentano, per l'anno in corso e per quelli antecedenti per i quali non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione di accertamento, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia precedentemente presentata agli stessi effetti non incorrano nelle sanzioni per omessa denuncia ovvero in quelle per infedele denuncia limitatamente alla base imponibile integrata. Restano salvi gli accertamenti gia' divenuti definitivi alla data di adozione della detta deliberazione e non si fa luogo al rimborso delle sanzioni gia' versate alla data stessa.
6-ter. Le disposizioni del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, non si applicano ai rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, di cui all'articolo 10- bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni.
Art. 9 Copertura tariffaria del costo di taluni servizi
1. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.
2. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al 50 per cento , con la relativa tassa.
3. Per l'anno 1989, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento dei costi di gestione. I suddetti enti devono adottare entro il 30 giugno 1989 appositi regolamenti per il servizio del acquedotti che prevedano distinzioni tra le categorie di utenza. Per le attivita' di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potra' superare il 50 per cento della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili.
4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nel 1989 . Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento per le entrate ai proventi accertati contabilmente e per i costi alle spese impegnate. Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consortili devono inoltre essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio.
5. Le province, le comunita' montane, i comuni ed i consorzi di enti locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie aziende, entro il termine perentorio del 31 marzo 1990, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalita' della certificazione sono stabilite, entro il 31 ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Il Ministro dell'interno e' tenuto a trasmettere tutti i dati risultanti dalle certificazioni effettuate dagli enti locali, accompagnati da una relazione, al Parlamento, alle regioni, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Il Ministro della sanita', in analogia a quanto sopra, e' tenuto a trasmettere tutti i dati delle unita' sanitarie locali alle regioni e all'ANCI.
6. In applicazione del presente articolo non possono essere apportate riduzioni alle percentuali di copertura del costo dei servizi precedentemente deliberate. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti, in sede di prima applicazione della nuova normativa, il raffronto tra le percentuali di copertura dei costi va effettuato rideterminando per l'esercizio 1988 i costi medesimi secondo le modalita' indicate nel capoverso del comma 2, del precedente articolo 8.
7. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987 n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le parole: "di aver riscosso", sono sostituite dalle seguenti: "di aver accertato".
8. Il termine del 31 marzo 1989 previsto per la trasmissione dei certificati di copertura del costo dei servizi a domanda individuale del servizio di smaltimento dei rifiutti solidi urbani e del servizio di acquedotto, di cui, rispettivamente, agli articoli 12, comma 2, 16, comma 8-quinquies e 19, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e' prorogato al 30 aprile 1989.
Art. 9-bis Coefficienti per l'ammortamento di impianti e attrezzature
1. Ai comuni che abbiano istituito a seguito di investimenti effettuati nel triennio 1986-1988, nuovi servizi a domanda individuale e che in conseguenza delle disposizioni indicate nel comma 4 dell'articolo 9 debbono aumentare le tariffe in misura media superiore al 10 per cento in piu' di quelle del 1988 e' consentito ridurre i coefficienti per l'ammortamento degli impianti e delle attrezzature di detti servizi del 60 per cento.
Art. 10 Soppressione dell'imposta di soggiorno
1. Con effetto dal 1 gennaio 1989 e' soppressa l'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Alle regioni sono attribuite, per gli anni 1989 e 1990, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle stesse utilizzate per il fabbisogno finanziario degli enti provinciali per il turismo delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica.58
3. All'ente incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno sono attribuite, per il solo anno 1989, somme di importo pari a quelle trattenute a titolo di aggio per la riscossione dell'imposta relativa all'anno 1988.
Art. 10-bis Assunzioni di personale da parte degli enti locali
1. All'articolo 1 della legge dicembre 1988, n. 554, al comma 4 e' aggiunto il seguente periodo: "Gli enti di cui al comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite dalla predetta norma qualora, entro i termini previsti dai bandi relativi alla mobilita', non pervenga loro domanda per la copertura dei posti vacanti segnalati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325".
2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Gli enti locali e loro consorzi e le unita' sanitarie locali, per le assunzioni che non superino i sessanta giorni, non ripetibili nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo, mediante ricorso alle liste di collocamento, sulla base delle graduatorie esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti nei comuni della circoscrizione medesima".
Art. 10-ter Tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo stradale
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, la tariffa massima a metro lineare di cui all'articolo 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' stabilita come segue:
a) condutture, cavi ed impianti in genere:
1) di diametro inferiore a cm. 20, L. 150;
2) di diametro di cm. 20 e oltre, L. 300;
b) condutture di acqua potabile:
1) di diametro inferiore a cm. 20, L. 50;
2) di diametro di cm. 20 e oltre, L. 100.
2. Per l'anno 1989 le tariffe di cui al comma 1 possono essere rideliberate entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.