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Sez. 1, Sentenza n. 10893 del 03/06/1994 Ud. (dep. 31/10/1994) Rv. 200176 - 01

Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Accertamenti tecnici non ripetibili: in genere | Concetto di accertamento - Irripetibilità dei rilievi - Necessaria irripetibilità dell'accertamento - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200176-01

Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Accertamenti tecnici non ripetibili: in genere

Poiché il concetto di accertamento non comprende la constatazione o la raccolta dei dati materiali pertinenti al reato o alla sua prova, i quali si esauriscono nei semplici rilievi, ma riguarda piuttosto lo studio e la elaborazione critica dei medesimi, la irripetibilità dei rilievi, più specificamente dell'acquisizione dei dati da sottoporre ad esame non implica necessariamente la irripetibilità dell'accertamento, quando l'esito di una prima indagine non appaia, ad avviso del giudice che procede, del tutto convincente e sia ancora tecnicamente possibile sottoporre quei dati alle operazioni necessarie al conseguimento di risultati attendibili, in vista dello scopo proprio del processo che è quello di pervenire con ragionevole approssimazione alla verità. (Fattispecie relativa a reato di omicidio volontario in cui era stato disposto dal P.M. accertamento tecnico non riferibile su sostanza ematica rinvenuta sulla strada ove era stato trovato il corpo senza vita della vittima, che aveva dimostrato l'incompatibilità della stessa con il sangue dell'indagato. Successivamente, per i dubbi manifestati dagli stessi consulenti del P.M., sull'attendibilità del risultato ottenuto, stante la possibilità che il sangue analizzato fosse stato inquinato da altri liquidi biologici, il P.M. aveva chiesto ed ottenuto dal G.I.P. che si procedesse con incidente probatorio a perizia sui frammenti di asfalto repertati. I consulenti del G.I.P. pervenivano a conclusioni opposte).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)