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Sez. 2, Sentenza n. 1110 del 18/04/1973 (Rv. 363591 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - DOMANDA DI RIVENDICAZIONE - CONTESTUALE DOMANDA DI RIMOZIONE DI COSTRUZIONE ABUSIVA - NECESSITA DEL CUMULO - SUPERAMENTO DELLA COMPETENZA PRETORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363591-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - DOMANDA DI RIVENDICAZIONE - CONTESTUALE DOMANDA DI RIMOZIONE DI COSTRUZIONE ABUSIVA - NECESSITA DEL CUMULO - SUPERAMENTO DELLA COMPETENZA PRETORIA - CONDIZIONI.*

Ai fini della Competenza per valore la domanda di revindica, il cui valore si determina a norma dell'art 15 cod proc civ, deve essere cumulata con la domanda, insieme proposta, di condanna del convenuto alla rimozione di una costruzione abusiva, eseguita sul terreno rivendicato, e poiche questa seconda domanda, tendente all'adempimento di un facere, deve intendersi - in Mancanza di indicazione o dichiarazione - di valore eguale al limite massimo di Competenza del giudice adito, il cumulo delle due domande eccede la Competenza per valore del pretore di cui all'art 8 cod proc civ. (V 628/70, mass n 345787; 4038/69, mass n 344542).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 15, Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)