Sez. 6, Sentenza n. 44232 del 06/10/2005 Cc. (dep. 05/12/2005) Rv. 232977 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Nozione di sostanza stupefacente - Preparazione - Processo derivativo ottenuto da vegetali non tabellati, ma dai quali è estraibile un principio attivo - Illiceità - Criteri.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Al fine di stabilire se una "preparazione", consistente in un semplice processo derivativo da piante naturali non tabellate, ma dalle quali sia estraibile un principio attivo inserito in tabella, rientri nella generale previsione punitiva di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, art. 14, comma primo, è necessario verificare che nel prodotto finale vi sia una incidenza del principio attivo maggiorata (per accresciuta presenza percentuale o altro) rispetto a quella dallo stesso posseduta nell'utilizzo della pianta allo stato naturale. Nel caso in cui la derivazione sia operata da più tipi di vegetali non tabellati, la rilevanza penale del prodotto derivato viene meno se tale surplus risulti corrispondente a quello procurato dall'eventuale possibile utilizzo diretto, in contemporanea, delle piante originarie come esistenti in natura. (In applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio la ordinanza cautelare nella quale era stata contestata agli imputati la illecita detenzione ed utilizzazione di una bevanda denominata "ayahuasca", in quanto non risultava accertato che nella sua preparazione gli effetti della DMT, sostanza stupefacente estraibile dai vegetali utilizzati, risultassero potenziati rispetto a quelli presenti nella pianta allo stato naturale).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 14 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)