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Sez. 5 - , Sentenza n. 6077 del 28/02/2023 (Rv. 667330 - 03)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Imposta sulle donazioni - Donazione stipulata all'estero - Esenzione ex art. 3, comma 4 ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 - Carenza della dichiarazione obbligatoria per il donatario - Sanatoria nel verbale di deposito nei registri italiani - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667330-03

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di imposta sulle donazioni, l'esenzione di cui all'art. 3, comma 4 ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 si applica alle donazioni stipulate all'estero, anche qualora la dichiarazione obbligatoria per il donatario, prevista dalla citata norma, non sia effettuata contestualmente alla stipulazione dell'atto estero, ma sia contenuta nel verbale di deposito nei registri italiani, poiché, essendo comunque presente al momento in cui l'atto diviene utilizzabile in Italia, si realizza lo scopo di consentire eventuali controlli.

Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 4 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 78 lett. A, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 768 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)