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Sez. 2, Ordinanza n. 2053 del 19/01/2024 (Rv. 669982-01)

GIUOCO E SCOMMESSA - DEBITO DI GIUOCO | Gioco e scommessa - Prestito di fiches o di denaro al giocatore - Impossibilità di agire in restituzione - Distinzioni e condizioni.
Stato
decisa il 2024-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669982-01

GIUOCO E SCOMMESSA - DEBITO DI GIUOCO

La dazione di denaro o di fiches finalizzata all'attuazione del gioco o della scommessa, se proviene da soggetto, quale l'organizzatore degli stessi, che ha un interesse diretto al loro svolgimento, dà luogo a un debito di gioco, e non comporta, pertanto, azione per la restituzione o per il pagamento, in ragione della causa concreta dell'accordo complessivo, riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 1933 c.c., diversamente dal caso in cui sia effettuata da soggetto che, anche se consapevole della sua destinazione, sia estraneo al risultato del gioco, configurandosi, in tal caso, un autonomo negozio giuridico dotato di una propria causa.

Cod. Civ. art. 1933, Cod. Civ. art. 1813

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)