Sez. 1, Sentenza n. 12170 del 09/06/2005 (Rv. 581402 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE | Società di persone - Irreperibilità dell'amministratore - Istanza di nomina diretta al Presidente della Corte di cassazione per la designazione di curatore speciale - Istanza formulata per la nomina del curatore al fine della convocazione dell'assemblea e della nomina di un nuovo amministratore - Accoglimento dell'istanza - Potere del curatore speciale di proporre direttamente ricorso per cassazione - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE
Il curatore speciale nominato dal Presidente della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 78 e 81 cod. proc. civ., su istanza del socio di una società di persone, sull'assunto che, a causa dell'irreperibilità dell'amministratore e legale rappresentante della società, non era possibile la riunione dei soci ed una modifica dei patti sociali, ed allo scopo di nominare un nuovo amministratore per la proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti della società, non assume i poteri spettanti al legale rappresentante della società, ma può svolgere esclusivamente l'attività richiesta con l'istanza di nomina, e cioè provvedere alla convocazione dei soci allo scopo di permettere la nomina del nuovo amministratore, mentre non è legittimato a proporre direttamente il ricorso per cassazione, che, ove proposto, è inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)