Sez. L, Sentenza n. 10214 del 27/05/2004 (Rv. 573225 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE | Convenuto - Proposizione nella memoria di costituzione di tutte le questioni in rito e in merito - Necessità - Proposizione di questioni preliminari o pregiudiziali - Decisione di esse diversa da quella auspicata dal proponente - Rimessione in termini per proporre difese nel merito - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE
A norma dell'art. 416 cod. proc. civ., il convenuto è tenuto a proporre con la memoria di costituzione tutte le eccezioni, processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio e, se a tanto non provvede, o provvede parzialmente, ponendo solo questioni di rito, sopporta le conseguenze processuali della propria opzione difensiva, senza che il giudice, il quale abbia ritenuto di decidere alcune questioni preliminari o pregiudiziali in senso difforme da quello auspicato dal convenuto, sia poi tenuto, prima di decidere la controversia nel merito, a rimettere la suddetta parte in termini per consentire la difesa su aspetti non tempestivamente affrontati con la memoria di costituzione nella convinzione che l'auspicata decisione sulle questioni preliminari o pregiudiziali proposte avrebbe reso superflua tale attività difensiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)