Sez. 2, Ordinanza n. 9901 del 28/04/2006 (Rv. 592969 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Sospensione necessaria ex art. 295 cpc - Giudizio di divisione ex art. 610 cpc e processo di esecuzione - Applicabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
La sospensione necessaria del processo, ove non imposta da specifiche disposizioni di legge, ha per fondamento non solo l'indispensabilità logica dell'antecedente avente carattere pregiudiziale, ma anche l'indispensabilità giuridica, nel senso che l'antecedente logico venga postulato con efficacia di giudicato, per evitare un possibile conflitto tra giudicati. Tale è lo scopo della norma di cui all'articolo 295 codice procedura civile, che può trovare applicazione solo quando, in altro giudizio, deve essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico e non quando sussista solo una questione pregiudiziale in senso logico. Va, quindi, esclusa l'applicabilità dell'articolo 295 codice procedura civile nell'ipotesi in cui pendano, davanti a giudici diversi, il giudizio d'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. e quello di divisione ex art. 110 cod. proc. civ, nel quale ultimo sia stata invocata la previa definizione del primo, poiché la questione oggetto del giudizio di opposizione è pregiudiziale solamente in senso logico rispetto a quella eventualmente pregiudicata che viene discussa nel separato giudizio di divisione, non essendovi la possibilità di conflitto tra giudicati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 610, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)