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Sez. 3, Sentenza n. 2218 del 28/03/1983 (Rv. 427068 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - DIRITTO DI RIPRESA PREVISTO DALL'ART. 42 DELLA LEGGE N. 203/1982 - APPLICABILITÀ ALLE CONTROVERSIE GIÀ DECISE CON SENTENZA ESECUTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427068-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - DIRITTO DI RIPRESA PREVISTO DALL'ART. 42 DELLA LEGGE N. 203/1982 - APPLICABILITÀ ALLE CONTROVERSIE GIÀ DECISE CON SENTENZA ESECUTIVA - ESCLUSIONE.*

In tema di affitto di fondi rustici, la nuova disciplina del C.d. diritto di ripresa del fondo da parte del concedente introdotta dall'art. 42 della legge 3 maggio 1982 n. 203 non è applicabile, ai sensi del successivo art. 53, alle controversie già decise con sentenza esecutiva ex lege perché emessa in grado di appello. (V 3687/82, mass n 421660).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)