Sez. 5, Sentenza n. 3687 del 18/02/1986 Ud. (dep. 12/05/1986) Rv. 172662 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - ESERCIZIO DEL DIRITTO - SOCIETÀ DI CAPITALI - SOGGETTI FACOLTIZZATI - INDIVIDUAZIONE - RAGIONE.*
AZIONE PENALE - QUERELA - ESERCIZIO DEL DIRITTO - SOCIETÀ DI CAPITALI - SOGGETTI FACOLTIZZATI - INDIVIDUAZIONE - RAGIONE.*
Quando soggetto passivo di un reato perseguibile a querela sia una società di capitali, il potere di proporla spetta solo al consiglio di amministrazione ovvero, in presenza di una specifica norma dello statuto sociale, ad uno dei membri del consiglio stesso appositamente delegato. Tale facoltà deriva dal disposto dell'art. 2381 cod. civ., che riconosce al consiglio di amministrazione il potere di delega delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni suoi membri o ad uno o più di essi, sempre che l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentano. (Conf mass n 151634; (Conf mass n 112997; (Conf mass n 123767).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2381
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)