Sez. 1 - , Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022 (Rv. 664370 - 02)
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI | Violazione del diritto alla bigenitorialità – Genitore che ostacola i rapporti del figlio con l’altro genitore – Rimedi - Decadenza dalla responsabilità genitoriale e allontanamento del minore – Limiti – Interesse del minore – Verifica in concreto – Necessità.
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI
La violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l'altro genitore (anche ponendo in essere condotte che integrino gravi forme di abuso psicologico) e la conseguente necessità di garantire l'attuazione di tale diritto, non impongono
e l'allontanamento del minore dalla sua residenza, quali misure estreme che recidono ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo con il figlio, essendo necessaria la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale aveva sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita.
Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)