Sez. 4, Sentenza n. 5811 del 07/02/1996 Ud. (dep. 16/04/1996) Rv. 205186 - 01
Atti processuali - Disposizioni generali - Procura speciale | Rilasciata per scrittura privata autenticata - Autenticazione della sottoscrizione - Da parte del difensore - Legittimità.
Atti processuali - Disposizioni generali - Procura speciale
La procura speciale, dovendo essere rilasciata, ex art. 122 cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, è uno di quegli atti per i quali il codice prevede l'autenticazione. Tale formalità può essere effettuata dallo stesso difensore, eventualmente nominato, con quell'atto, procuratore speciale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 122 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 39 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)