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Sez. 2, Sentenza n. 19498 del 16/07/2024 (Rv. 671773-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Servitù - Prescrizione del diritto - Atto di precetto - Idoneità ad interrompere il non uso del diritto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671773-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

In tema di estinzione per prescrizione delle servitù prediali, il precetto non è atto idoneo a interrompere il termine ventennale stabilito dall'art. 1073 c.c., in quanto contiene solo un'intimazione ad adempiere e non è diretto all'instaurazione né di un giudizio né del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto atto idoneo ad interrompere la prescrizione della servitù di non edificare la notifica dell'atto di precetto dell'ordine di demolizione effettuata a seguito dell'accertamento della predetta servitù intervenuto con sentenza passata in giudicato).

Cod. Civ. art. 1073, Cod. Civ. art. 2943 com. 1, Cod. Civ. art. 2943 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)