Sez. 5, Sentenza n. 35000 del 18/03/2016 Ud. (dep. 18/08/2016) Rv. 267541 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Distrazione di denaro conseguito in violazione della disciplina sulla circolazione del denaro contante - Bancarotta fraudolenta - Configurabilità - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è configurabile anche quando il denaro oggetto della condotta é pervenuto alla società, poi dichiarata fallita, mediante pagamenti effettuati in violazione della disciplina sulla circolazione del denaro contante, di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che, pur prevedendo una sanzione amministrativa nei confronti del trasgressore, fa salvi, sul piano civilistico, gli effetti dei pagamenti effettuati, sicchè le relative somme devono considerarsi a pieno titolo entrate nel patrimonio della società e possibile oggetto di distrazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)