diritto.io

Sez. T, Sentenza n. 5178 del 27/02/2025 (Rv. 674125-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Notificazione del silenzio-rifiuto - Impugnazione - Equiparazione della conoscenza effettiva a quella occasionale - Decorrenza del termine - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674125-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

La notificazione, pur non costituendo un requisito di esistenza o di perfezionamento dell'atto impositivo, tuttavia, la sua ritenuta inesistenza non può essere surrogata dalla conoscenza dell'atto da parte del destinatario, acquisita attraverso un procedimento diverso da una notificazione regolarmente eseguita, con la conseguenza che è solo da quest'ultimo adempimento che decorre il termine di impugnazione dell'atto impositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi equiparare la conoscenza occasionale dell'atto a quella legale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva valutato la conoscenza occasionale dell'atto di diniego del rimborso, avuta dal contribuente a seguito di istanza di accesso agli atti, come idonea a far decorrere il termine di impugnazione, nonostante la (ritenuta) inesistenza della notificazione dell'atto).

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)