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Sez. 2, Ordinanza n. 2167 del 23/05/1966 Cc. (dep. 31/08/1966) Rv. 102463 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - CONCORSO DI REATI E CUMULO DI PENE - INDULTO APPLICABILE SOLO AD ALCUNI DEI REATI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE.*
Stato
decisa il 1966-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102463-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - CONCORSO DI REATI E CUMULO DI PENE - INDULTO APPLICABILE SOLO AD ALCUNI DEI REATI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE.*

Nel caso in cui taluno abbia riportato piu condanne con sentenze diverse, la regola dell'art 174 capoverso cod pen, secondo la quale nel concorso di piu reati l'indulto si applica una sola volta dopo cumulate le pene, puo essere osservata solo se tutte le condanne siano ricomprese nella sfera di applicazione del beneficio; in Mancanza di tale presupposto il giudice dell'esecuzione, qualora sia stato gia emesso un provvedimento di cumulo nel momento in cui egli e chiamato ad applicare l'indulto, deve scegliere il cumulo e applicare il beneficio alle sole pene comprese nell'ambito del provvedimento di clemenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 582, Cod. Proc. Pen. art. 593, Cod. Pen. art. 174 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)