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Sez. 5, Sentenza n. 1652 del 25/01/2008 (Rv. 601480 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazione di atti prodromici non notificati - Obbligo del contribuente - Esclusione - Impugnazione dell'atto notificato per vizio proprio - Ammissibilità - Fattispecie in tema di impugnazione di cartella esattoriale non preceduta da avviso di accertamento.
Stato
decisa il 2008-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601480-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, l'impugnazione di atti prodromici non notificati unitamente agli atti successivi, prevista dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve ritenersi costituire una facoltà concessa al contribuente, e non un obbligo, con la conseguenza che il mancato esercizio di tale facoltà non toglie al contribuente la possibilità di impugnare l'atto notificatogli per vizio proprio, tale dovendosi ritenere anche la mancata notifica dell'atto ad esso prodromico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato l'impugnazione di una cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni in materia di IVA, in quanto il contribuente si era limitato a dedurre la mancata notificazione dell'avviso di irrogazione delle sanzioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)