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Sez. 2, Sentenza n. 274 del 13/02/1963 (Rv. 260350 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - DELIBERAZIONI - CONVOCAZIONE DI TUTTI I COMPROPRIETARI - OMISSIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA NEI CONFRONTI DI UNO SOLO DEI PARTECIPANTI ALLA COMUNIONE - INVALIDITA DELLA DELIBERAZIONE.*
Stato
decisa il 1963-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260350-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - DELIBERAZIONI - CONVOCAZIONE DI TUTTI I COMPROPRIETARI - OMISSIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA NEI CONFRONTI DI UNO SOLO DEI PARTECIPANTI ALLA COMUNIONE - INVALIDITA DELLA DELIBERAZIONE.*

L'omissione dell'avviso di convocazione, anche nei confronti di uno solo dei partecipanti alla comunione, basta a determinare l'invalidita della delibazione, senza che possa addursi in contrario che il voto del partecipante alla comunione, non debitamente convocato, non avrebbe in ogni caso potuto avere alcuna influenza ai fini del raggiungimento dalla maggioranza, semplice o qualificata, prescritta dalla legge per l'adozione del particolare provvedimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)