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Sez. 2, Sentenza n. 2162 del 28/02/1987 (Rv. 451389 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO POTENZIALE AI FINI DELLA CONDANNA GENERICA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451389-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO POTENZIALE AI FINI DELLA CONDANNA GENERICA - SUSSISTENZA.*

La violazione delle norme edilizie integra sempre un fatto potenzialmente dannoso ai fini della condanna generica al risarcimento, salvo l'accertamento in Sede di giudizio di liquidazione della concreta esistenza del danno e dell'entità dello stesso. (V 1942/81, mass n 412639; (V 707/66, mass n 321415).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)