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Sez. 2 - , Sentenza n. 199 del 09/01/2017 (Rv. 642205 - 02)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DEI COMUNISTI - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE | Lavori di rifacimento di terrazzo di proprietà esclusiva – Applicabilità degli artt. 1110 e 1134 c.c. – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642205-02

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DEI COMUNISTI - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE

Il dovere di contribuzione dei condomini ai costi di manutenzione di un terrazzo di proprietà esclusiva non fonda sull'applicazione degli artt. 1110 e 1134 c.c., siccome postulanti spese inerenti ad una cosa comune, ma trova la propria ragione, ex art. 1126 c.c., nell’utilità che i condomini sottostanti traggono dal bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1110, Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 1134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)