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Sez. 4, Sentenza n. 28544 del 02/07/2001 Cc. (dep. 13/07/2001) Rv. 219882 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto - Applicazione - Accordo delle parti - Incidenza sulla durata - Esclusione - Fattispecie: sospensione della patente.
Stato
decisa il 2001-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219882-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In tema di patteggiamento, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie (nella specie: sospensione della patente di guida) che ne conseguono di diritto, di talché l'accordo tra le parti circa la durata delle sanzioni medesime non è vincolante per il giudice, che le determina secondo i parametri ai quali rinvia il codice della strada.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)