Sez. 5, Sentenza n. 13826 del 08/11/2001 (Rv. 550087 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Esattore creditore di somme nei confronti della P.A. - Ritardo della P.A. nella prestazione - Diritto agli interessi - Sussistenza - Fattispecie in tema di interessi maturati dalla data di cessazione del servizio esattoriale, incidenti sul coacervo delle quote inesigibili portate a rimborso.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte, la mancata previsione di un termine per l'effettuazione del rimborso da parte dell'ente impositore, nella disciplina dell'art. 17 del d.P.R. n. 603 del 1973, lungi dal consentire la conclusione che in capo al debitore pubblico esiste un potere di ritardare "ad libitum" il pagamento, senza alcuna tutela per il creditore, impone, invece, di ritenere che anche il debitore pubblico è tenuto al pagamento degli interessi, se responsabile per un ritardo colpevole, allorché con la messa in mora è stato richiesto del pagamento di una somma dovuta (in virtù dell'enunciato principio la S.C. ha confermato la sentenza che aveva condannato l'INPS al pagamento, in favore dell'esattore addetto alla riscossione dei contributi agricoli unificati, degli interessi maturati dalla data di cessazione del servizio esattoriale, incidenti sul coacervo delle quote inesigibili portate a rimborso).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 603 art. 17, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)