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Sez. 3, Sentenza n. 3746 del 22/12/1971 (Rv. 355559 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - CAUSALITA (NESSO DI) - MODALITA DI UN INCIDENTE STRADALE - EFFICACIA CAUSALE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355559-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - CAUSALITA (NESSO DI) - MODALITA DI UN INCIDENTE STRADALE - EFFICACIA CAUSALE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudizio circa le modalita di un incidente stradale e l'efficacia causale delle stesse nella produzione di un evento dannoso involge un apprezzamento di fatto, incensurabile in Sede di legittimita, se congruamente motivato (nella specie il giudice di merito, attraverso la deposizione di alcuni testi, aveva concluso che il guidatore di un autotreno aveva fatto tutto il possibile per evitare l'investimento di una ciclista, sorpassandola a velocita particolarmente moderata dopo i prescritti segnali acustici ed a debita distanza, mentre la donna aveva mal governato la bicicletta, finendo sotto le ruote dell'automezzo). (V 2771'70; mass n 349252, 1449'70; mass n 347277, 1001'70; mass n (346506).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)