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Sez. 2 - , Sentenza n. 26791 del 22/12/2016 (Rv. 642173 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - SOTTOSCRIZIONE | Valida manifestazione della volontà testamentaria - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642173-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - SOTTOSCRIZIONE

L'art. 602 c.c., respingendo ogni rigore formale, riconosce valore alla sottoscrizione del testamento olografo anche se non è fatta con l'indicazione del nome e cognome, purché designi con certezza la persona del testatore, sicché deve ritenersi valida la manifestazione della volontà testamentaria effettuata mediante uno scritto avente forma di lettera, quando risulti con certezza la persona del testatore e l’espressione della di lui volontà testamentaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto natura di testamento olografo ad una lettera, il cui contenuto era stato anticipato telefonicamente prima della spedizione e che, pur mancante di una firma per esteso del "de cuius", ne conteneva le disposizioni di ultima volontà, con l'indicazione degli eredi e la previsione di un legato in favore di un amico, concludendosi, infine, con l'espressione:“grazie ed un abbraccio Marcello”).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)