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Sez. 1, Sentenza n. 13984 del 11/07/1989 Ud. (dep. 24/10/1989) Rv. 182305 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - INDIZI E PRESUNZIONI - FATTISPECIE - DICHIARAZIONE DI "PENTITO" - VERIFICA ATTRAVERSO FREQUENTAZIONI, ESPLETAMENTO DI SERVIZI, ADEMPIMENTO DI PRESTAZIONI, RACCOMANDAZIONI PRESSO NOTI MAFIOSI - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI: ACCERTATA ILLEGITTIMITÀ DELL'ELEMENTO DI RISCONTRO - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO.*
Stato
decisa il 1989-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182305-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - INDIZI E PRESUNZIONI - FATTISPECIE - DICHIARAZIONE DI "PENTITO" - VERIFICA ATTRAVERSO FREQUENTAZIONI, ESPLETAMENTO DI SERVIZI, ADEMPIMENTO DI PRESTAZIONI, RACCOMANDAZIONI PRESSO NOTI MAFIOSI - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI: ACCERTATA ILLEGITTIMITÀ DELL'ELEMENTO DI RISCONTRO - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO.*

Ai fini della prova del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., non hanno significato le frequentazioni tenute - da parte degli imputati - di persone di cui sia nota - per essere stata già accertata - l'affiliazione ad associazioni mafiose, qualora non si dimostri l'illegittimità sia dei fini comuni concretamente perseguiti, che dei metodi adoperati per raggiungerli. Nè hanno specifico rilievo l'eventuale espletamento di servizi e/o l'adempimento di prestazioni coerenti alla posizione socio-economica di uno dei soggetti con i quali il collegamento viene ad essere attuato. La ricerca della "raccomandazione" è ormai tanto profondamente radicata nel costume, da apparire come uno strumento indispensabile per ottenere non soltanto ciò di cui non si ha diritto, ma anche per restituire accertabile funzionalità a strutture pubbliche inefficienti ed anche per realizzare una condizione di eguaglianza tra più aspiranti al medesimo servizio. Nè deriva che dalle ragioni per le quali la "raccomandazione" venga richiesta o accettata non è possibile desumere con certezza la comune appartenenza ad associazione mafiosa come unica possibile spiegazione del rapporto "raccomandatario", che si instaura tra il postulante ed il destinatario o l'intermediario della raccomandazione. (nella specie è stato ritenuto che gli elementi sopra evidenziati non siano tali da costituire verifica dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle accuse di un cosiddetto pentito).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)