Sez. 4, Sentenza n. 366 del 25/11/1971 Ud. (dep. 26/01/1972) Rv. 119922 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - GUIDA SENZA AVER CONSEGUITO LA PATENTE - ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI VEICOLI MILITARI - VALIDITA PER LA GUIDA DI VEICOLI PRIVATI - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI CONVERSIONE DELLA PATENTE MILITARE - IRRILEVANZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - GUIDA SENZA AVER CONSEGUITO LA PATENTE - ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI VEICOLI MILITARI - VALIDITA PER LA GUIDA DI VEICOLI PRIVATI - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI CONVERSIONE DELLA PATENTE MILITARE - IRRILEVANZA.*
Il rilascio a coloro che sono muniti di patente militare della patente di guida per uso privato, per le corrispondenti categorie di veicoli, non costituisce atto dovuto cui corrisponde un diritto soggettivo, in quanto tale rilascio e sempre condizionato all'accertamento discrezionale dei requisiti fisici, psichici e morali ai sensi degli artt 81 e 82 cod strad anche nel caso in cui si chieda la conversione ai sensi dell'art 94 dello stesso codice. Pertanto colui che e munito di patente militare e guida un veicolo ad uso privato, anche se ha presentato domanda per ottenere la suddetta conversione, risponde della contravvenzione di cui all'art 80 cod strad.*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 94 CORTE COST., Cod. Strada art. 94 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 CORTE COST., Cod. Strada art. 80 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 82 CORTE COST., Cod. Strada art. 82 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 81, Cod. Strada art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)