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Sez. U, Sentenza n. 1203 del 17/02/1983 (Rv. 425987 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DIPENDENTE PUBBLICO, DISTACCATO PRESSO IL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - DOMANDA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, A CARICO DEL SEGRETARIATO, ED IN AGGIUNTA A QUELLO EROGATO DALL'ENPAS - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1983-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425987-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DIPENDENTE PUBBLICO, DISTACCATO PRESSO IL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - DOMANDA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, A CARICO DEL SEGRETARIATO, ED IN AGGIUNTA A QUELLO EROGATO DALL'ENPAS - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La domanda, con la quale un dipendente pubblico, distaccato presso il segretariato generale della Presidenza della Repubblica, con la corresponsione di un'indennità di "comando", chieda un trattamento di fine rapporto, a carico di detto segretariato, ed in aggiunta a quello erogato dall'ENPAS, pari a quello spettante agli impiegati del segretariato medesimo secondo le norme che ne regolano il relativo rapporto (artt. 9 della legge 9 agosto 1948 n. 1077), ed altresì la condanna del convenuto al versamento all'apposito fondo presso il ministero del tesoro delle contribuzioni, sull'indicata indennità, necessarie ad un adeguamento del trattamento di quiescenza, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che non riguarda provvedimenti sul riconoscimento o la liquidazione della pensione, ma investe diritti ed obblighi inerenti al dedotto rapporto di pubblico impiego, mentre ogni questione sulla concreta applicabilità al rapporto stesso della citata normativa attiene al fondamento nel merito della domanda e non è invocabile sotto il profilo del difetto assoluto di giurisdizione (configurabile solo nella diversa ipotesi della Mancanza nell'ordinamento di una norma astrattamente idonea a tutelare la posizione fatta valere in causa). (V 4256/81, mass n 414931; (V 77/81, mass n 410468).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1224 art. 13, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1224 art. 62, Legge 09/08/1948 num. 1077 art. 9, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)