Sez. 1, Sentenza n. 2420 del 11/07/1968 (Rv. 334817 - 01)
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO CHE DICHIARA ESECUTIVO LO STATO PASSIVO - MANCATA IMPUGNAZIONE - EFFETTI - POTERE DEL TRIBUNALE DI ESAMINARE IN SEDE DI RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO UNA QUESTIONE RELATIVA ALL'ESISTENZA DI UN PRIVILEGIO - INSUSSISTENZA.*
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO CHE DICHIARA ESECUTIVO LO STATO PASSIVO - MANCATA IMPUGNAZIONE - EFFETTI - POTERE DEL TRIBUNALE DI ESAMINARE IN SEDE DI RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO UNA QUESTIONE RELATIVA ALL'ESISTENZA DI UN PRIVILEGIO - INSUSSISTENZA.*
Il decreto con il quale il giudice delegato al fallimento dichiara esecutivo lo stato passivo, se non impugnato, preclude, nell'ambito della procedura fallimentare, ogni questione relativa non soltanto alla esistenza del credito, alla sua entita ed all'efficacia del titolo da cui essa deriva, ma anche all'esistenza delle cause di prelazione riconosciute conseguentemente, e interdetto al tribunale, nella fase di ripartizione dell'attivo (destinata esclusivamente alle controversie di graduazione dei privilegi ed in genere a quelle concernenti la collocazione di un credito rispetto agli altri), di prendere in esame una questione non di comparazione, ma di esistenza in assoluto del privilegio, ormai preclusa per la definitiva formazione dello stato passivo. (V. 2156-66, 1482-65).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 116, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)