Sez. 5, Sentenza n. 735 del 20/10/1981 Ud. (dep. 25/01/1982) Rv. 151779 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - CRITERI DI VALUTAZIONE - DIFFERENZA TRA "CASO" E "REATO".*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - CRITERI DI VALUTAZIONE - DIFFERENZA TRA "CASO" E "REATO".*
L'espressione "caso più grave", di cui all'art. 116 R.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, è molto più ampia di quella di reato più grave, perché mentre quest'ultimo è caratterizzato da elementi oggettivi e soggettivi tipici, il "caso" sta ad indicare un elemento indifferenziato comprensivo di varie componenti. Sicché, l'aggravante del caso più grave va desunta non solo dagli elementi oggettivi e soggettivi del reato, per esempio dall'ammontare dello importo dell'assegno, ma anche dall'importo globale degli assegni, dalla reiterazione della loro emissione, dallo spazio di tempo entro il quale gli assegni vennero emessi, o anche solo dai precedenti penali dell'imputato, valutati come indici della sua personalità, e cioè come sintomo della sua pervicacia nel delitto e, quindi, di una spiccata capacità a delinquere. (Conf., sulla differenza tra "caso" e "reato": 129719, 124372; sugli altri profili: 147564, 141610, 143729, 134847, 133447, 129717, 129721, 130897).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)