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Sez. 2, Sentenza n. 1930 del 17/05/1975 (Rv. 375626 - 01)

AGRICOLTURA - MINIMA UNITA CULTURALE - IN GENERE - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DELLA MINIMA UNITA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375626-01

AGRICOLTURA - MINIMA UNITA CULTURALE - IN GENERE - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DELLA MINIMA UNITA - NECESSITA.*

L'art 846 cod civ, secondo cui nelle divisioni (cosi come nei trasferimenti, costituzioni di diritti reali e assegnazioni a qualsiasi titolo) aventi ad oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unita colturale, non e applicabile in Mancanza del provvedimento amministrativo che, a norma del successivo art 847, abbia fissato per zone l'estensione della minima unita colturale. (Conf 166/53; 2231/52; 1401/50; 971/49).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 846

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)