Sez. L, Sentenza n. 14527 del 24/12/1999 (Rv. 532511 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura redatta a margine dell'atto di ricorso (o controricorso) - Prova della non riferibilità di essa all'atto stesso - Onere relativo - Incombenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
In applicazione dell'art. 2697 cod. civ., ove una procura alle liti per il giudizio di cassazione sia redatta a margine dell'atto di ricorso o controricorso (e pure in assenza di elementi esterni di riferimento all'atto stesso, quali la posteriorità della data nei confronti della notifica ovvero l'iscrizione del difensore nell'albo speciale) la contraria prova della non riferibilità della procura all'atto (cui materialmente accede) è onere di colui che a provare ciò abbia interesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)