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Sez. 5 - , Sentenza n. 26215 del 13/07/2020 Ud. (dep. 17/09/2020) Rv. 279766 - 02

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Sospensione dei termini di prescrizione - Computo - Criteri.
Stato
decisa il 2020-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279766-02

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui ai commi 6, 7 e 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza era già fissata in tale successivo periodo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)