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Sez. 1 - , Ordinanza n. 6324 del 02/03/2023 (Rv. 667131 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETA' | Dichiarazione di fallimento della società fusa per incorporazione - Oltre l'anno previsto dall'art. 10 l.fall. - Conseguenze. SOCIETA' - FUSIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667131-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETA'

La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, sicché è giuridicamente inesistente la sentenza che dichiari il fallimento di quest'ultima oltre l'anno previsto dall'art. 10 l.fall. e tale vizio radicale, impedendo il passaggio in giudicato del provvedimento, può essere fatto valere, oltre che con l'impugnazione ordinaria, con un'autonoma "actio nullitatis".

Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)