Sez. 2, Sentenza n. 610 del 13/03/1970 Ud. (dep. 29/03/1971) Rv. 117334 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - DANNO DI LIRE CINQUANTAMILA O SESSANTAMILA - DINIEGO DELL'ATTENUANTE PER ESCLUSIONE DELLA TENUITA OGGETTIVA DEL DANNO - MOTIVAZIONE INADEGUATA - NECESSITA DEL CRITERIO SOGGETTIVO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - DANNO DI LIRE CINQUANTAMILA O SESSANTAMILA - DINIEGO DELL'ATTENUANTE PER ESCLUSIONE DELLA TENUITA OGGETTIVA DEL DANNO - MOTIVAZIONE INADEGUATA - NECESSITA DEL CRITERIO SOGGETTIVO.*
In tema di circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita e tenuto conto del potere di acquisto attuale della lira, deve ritenersi inadeguata la motivazione che, per giustificare il diniego dell'attenuante, affermi che esborsi di cinquanta o sessantamila lire costituiscono un danno apprezzabile e comunque non lieve sotto il profilo obiettivo, non corrispondendo a realta tale affermazione e dovendosi percio procedere al criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche dell'offeso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)