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Sez. L, Sentenza n. 6838 del 19/06/1993 (Rv. 482823 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - Tacita | Configurabilità - Condizioni - Riassunzione della causa davanti al secondo giudice dichiarato competente dal primo, prima della scadenza del termine per impugnare la declaratoria di incompetenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482823-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - Tacita

L'acquiescenza tacita ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. è configurabile quando l'interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti della pronuncia e dai quali si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione. Pertanto, non può essere considerata acquiescenza tacita (rispetto alla decisione declinatoria della competenza) la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione, soprattutto se in tale atto di riassunzione l'interessato abbia dedotto che la causa appartiene alla competenza del primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)