DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (89/48/CEE)
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che instituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e l'articolo 66,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che in virtù dell'articolo 3, lettera c) del trattato l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità; che, per i cittadini degli Stati membri, essa implica segnatamente la facoltà di esercitare una professione, a titolo indipendente o dipendente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali;
considerando che le disposizioni finora adottate dal Consiglio, in virtù delle quali gli Stati membri riconoscono reciprocamente, a fini professionali, i diplomi di istruzione superiore rilasciati sul loro territorio, riguardano un numero esiguo di professioni; che il livello e la durata della formazione alla quale è subordinato l'accesso a dette professioni erano disciplinati in modo analogo in tutti gli Stati membri o hanno costituito oggetto delle armonizzazioni minime necessarie ad instaurare sistemi settoriali di riconoscimento riciproco dei diplomi;
considerando che, onde soddisfare rapidamente le aspettative dei cittadini europei in possesso di diplomi di istruzione superiore che sanciscano formazioni professionali e sono rilasciati in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi desiderano esercitare la loro professione, è opportuno istituire anche un altro metodo di riconoscimento di detti diplomi atto ad agevolare l'esercizio di tutte le attività professionali subordinate in un determinato Stato membro ospitante al possesso di una formazione post-secondaria, sempreché essi siano in possesso di siffatti diplomi che li preparino a dette attività, sanzionino un ciclo di studi di almeno tre anni e siano stati rilasciati in un altro Stato membro;
considerando che tale risultato può essere conseguito mediante l'istituzione di un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
considerando che relativamente alle professioni per il cui esercizio la Comunità non ha stabilito il livello minimo di qualifica necessario, gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire detto livello allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio; che tuttavia essi non possono, senza violare gli obblighi loro incombenti in virtù dell'articolo 5 del trattato, imporre ad un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi di solito si limitano a determinare riferendosi ai diplomi rilasciati nel quadro dei loro sistemi nazionali di insegnamento, quando l'interessato ha già acquisito in tutto o in parte dette qualifiche in un altro Stato membro; che ogni Stato membro ospitante nel quale una professione è regolamentata è pertanto tenuto a prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un altro Stato membro e ad esaminare se esse corrispondono a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali;
considerando che la collaborazione tra gli Stati membri è atta a facilitare loro il rispetto di detti obblighi; che è quindi opportuno disciplinarne le modalità;
considerando che è opportuno definire in particolare la nozione di attività professionale regolamentata per tener conto delle diverse realtà sociologiche nazionali; che va considerata tale non solo un'attività professionale il cui accesso sia subordinato in uno Stato membro al possesso di un diploma, ma anche quella alla quale si possa accedere liberamente, qualora sia esercitata con un titolo professionale riservato a coloro che soddisfano a talune condizioni necessarie per la qualifica; che le associazioni od organizzazioni professionali che rilasciano siffatti titoli ai loro membri e che sono riconosciute dai poteri pubblici non possono addurre la loro natura privata per sottrarsi all'applicazione del sistema della presente direttiva;
considerando che è altresì necessario determinare le caratteristiche dell'esperienza professionale o del tirocinio di adattamento che lo Stato membro ospitante può esigere dall'interessato oltre al diploma di istruzione superiore qualora le qualifiche di quest'ultimo non corrispondano a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali;
considerando che invece del tirocinio di adattamento può anche essere instituita una prova attitudinale; che sia l'uno che l'altra avranno l'effetto di migliorare la situazione esistente in materia di reciproco riconoscimento dei diplomi tra gli Stati membri e pertanto di facilitare la libera circolazione delle persone all'interno della Comunità; che la loro funzione è di valutare l'attitudine del migrante, che è una persona già formata professionalmente in un altro Stato membro, ad adattarsi a un nuovo ambiente professionale; che una prova attitudinale avrà il vantaggio, dal punto di vista del migrante, di ridurre la durata del periodo di adattamento; che, in linea di massima, la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale deve essere lasciata al migrante; che la natura di alcune professioni è tuttavia tale che deve essere consentito agli Stati membri di imporre, a determinate condizioni, il tirocinio o la prova; che, in particolare, le differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, anche se più o meno rilevanti a seconda degli Stati, giustificano disposizioni particolari in quanto la formazione attestata del diploma, dai certificati o da altri titoli in una materia del diritto dello Stato membro di origine non copre in linea generale le conoscenze giuridiche richieste nello Stato membro ospitante per quanto riguarda il campo giuridico corrispondente;
considerando inoltre che il sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore non è destinato né a modificare le norme professionali, comprese quelle deontologiche, applicabili a chiunque eserciti una professione in uno Stato membro né a sottrarre i migranti all'applicazione di tali norme; che tale sistema si limita a prevedere misure appropriate volte ad assicurare che il migrante si conformi alle norme professionali dello Stato membro ospitante;
considerando che l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e l'articolo 66 del trattato attribuiscono alla Comunità le competenze per adottare le disposizioni necessarie all'instaurazione ed al funzionamento di un siffatto sistema;
considerando che il sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore non pregiudica in alcun modo l'applicazione dell'articolo 48, paragrafo 4 e dell'articolo 55 del trattato;
considerando che tale sistema, rafforzando il diritto dei cittadini europei ad utilizzare le loro conoscenze professionali in tutti gli Stati membri, perfeziona e al contempo consolida il loro diritto ad acquisire tali conoscenze dove più lo ritengano opportuno;
considerando che, dopo un certo periodo di applicazione, tale sistema deve essere valutato sotto il profilo dell'efficacia del suo funzionamento, onde determinare, in particolare, se esso possa essere migliorato o se il suo campo di applicazione possa essere ampliato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente V. PAPANDREOU (2) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 4 gennaio 1989.