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Sez. 1, Ordinanza n. 1632 del 17/11/1969 Cc. (dep. 31/01/1970) Rv. 113794 - 01

CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - OGGETTO - IN GENERE - MISURE DI PREVENZIONE - SPECIFICAZIONE NEL DECRETO DI CITAZIONE - NECESSITA - APPLICAZIONE DI MISURA PIU GRAVE DI QUELLA INDICATA NELL'ATTO DI ACCUSA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1969-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113794-01

CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - OGGETTO - IN GENERE - MISURE DI PREVENZIONE - SPECIFICAZIONE NEL DECRETO DI CITAZIONE - NECESSITA - APPLICAZIONE DI MISURA PIU GRAVE DI QUELLA INDICATA NELL'ATTO DI ACCUSA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

Poiche la legge 27 dicembre 1956, n 1423 prevede una graduazione di pericolosita, cui corrisponde una graduazione di misura di prevenzione, in forza del principio della determinatezza dell'accusa, nell'atto di citazione introduttivo del procedimento per l'applicazione di detta misura deve essere specificata la misura (sorveglianza speciale, soggiorno obbligato, ecc) proposta dal questore. Per il principio della correlazione tra contestazione e decisione, inoltre, non puo applicarsi una misura piu grave di quella minacciata e indicata nell'atto di accusa. (nella specie e stata ritenuta la nullita della pronuncia con la quale era stata applicata ad un soggetto la misura del soggiorno obbligato nonostante nell'atto di citazione vi fosse menzione solo della proposta del questore per l'applicazione della sorveglianza speciale).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 2, Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)