diritto.io

Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili

Testo in vigore al

Art. 163 Variazioni fiscali successive. (Art. 294, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. Non e' mai ammesso alcun reclamo dei concessionari delle ferrovie pubbliche pel fatto di modificazioni che possono venire introdotte ne' diritti di pedaggio, nei dazi pubblici o nelle tariffe doganali che si stabiliscano dopo le concessioni.

Titolo VIII. Disposizioni di polizia

Art. 164

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Art. 165

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Art. 166

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Art. 167

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Art. 168

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Art. 169

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Art. 172

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Art. 173 Atti d'inchiesta. (Articoli 4 e 11, legge 25 giugno 1909, n. 372)

1. Salvo il disposto dell'art. 180 del Codice penale, le Amministrazioni ferroviarie non sono tenute a comunicare all'autorita' giudiziaria gli atti e le relazioni delle inchieste in ogni caso di sinistro che abbia recato danno alle persone o alle cose.17

Art. 174

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Art. 175

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Art. 176

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Art. 177

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Titolo IX. Fine della concessione

Capo I. Decadenza

Art. 178 Ritardo nell'inizio dei lavori oltre il termine dell'atto di concessione. (Art. 250, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. Se alla scadenza del termine accordato dagli atti di concessione per l'incominciamento dei lavori di costruzione delle ferrovie pubbliche, e dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal Ministero dei lavori pubblici almeno un mese prima ai concessionari, questi non si siano messi in grado di cominciare e continuare i detti lavori, perdono la meta' della somma di cui abbiano fatto materiale deposito o per cui abbiano prestato cauzione a termini dell'art. 24, la quale meta' e' devoluta al Governo, a meno che non facciano legalmente constare d'impedimenti provenuti da forza maggiore ed indipendenti dal fatto proprio.

2. Se il detto deposito definitivo non e' stato fatto, o la cauzione prestata nel termine di tempo prescritto, i concessionari perdono l'importare della intiera cauzione primordiale prestata alla stipulazione dell'atto di concessione.

Art. 179 Ritardo oltre il biennio. (Art. 3, legge 30 aprile 1899, n. 168)

1. Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo precedente, il concessionario di una ferrovia pubblica, concessa e sovvenzionata a' termini del presente testo unico di legge, incorre di pieno diritto, e senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e dalla sovvenzione se, nel termine di due anni, non abbia avviati i lavori ed eseguite le provviste in modo da rendere sicura l'apertura all'esercizio nel termine stabilito dall'atto di concessione.

2. Se concorrono giustificati motivi, il termine suddetto puo' essere prorogato di un altro anno.

3. Le constatazioni all'uopo necessarie sono eseguite dal Governo in confronto del concessionario, e contro la dichiarazione di decadenza non e' ammesso alcun gravame.

Art. 180 Ritardo per l'apertura dell'esercizio. (Art. 251, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. Se, alla scadenza del termine fissato dagli atti di concessione pel compimento ed apertura al permanente e regolare esercizio delle linee concesse, i concessionari non abbiano dato piena esecuzione alle contratte obbligazioni, senza aver fatto legalmente constare di impedimenti di forza maggiore del tutto indipendenti dal fatto proprio, incorrono, di pieno diritto e senza che occorra alcuna costituzione in mora, nella decadenza della concessione e nella perdita dell'intiera cauzione definitiva.

Art. 181 Asta pubblica. (Art. 252, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. Nel detto caso il Governo provvede alla continuazione ed ultimazione delle opere tutte rimaste imperfette, ed all'esecuzione di tutte le altre obbligazioni contratte dai concessionari, col mezzo di un'asta pubblica da aprirsi sulle basi dei capitolati annessi agli atti di concessione, e, per riguardo alle opere o parti di opere gia' eseguite, ai materiali utili provvisti, ai terreni acquistati ed ai tronchi di strada che si trovino gia' posti in esercizio, sul prezzo di stima che viene determinato da arbitri inappellabili, due dei quali da nominarsi uno da ciascuna delle parti, ed il terzo, in caso di disaccordo, dal tribunale.

Art. 182 Aggiudicazione e prezzo. (Art. 253, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. Le concessioni sono deliberate a chi, oltre ad assumersi tutte le obbligazioni dei concessionari decaduti, i quali in ogni caso non possono mai essere deliberatari, ed al prestare tutte le necessarie guarentigie d'idoneita' e responsabilita', abbia offerto un maggiore aumento sul detto prezzo di stima.

2. Il prezzo del deliberamento viene, nel termine che verra' stabilito dagli atti d'incanto, corrisposto dai nuovi concessionari ai concessionari decaduti, prelevatone pero' prima cio' che e' dovuto allo Stato in rimborso di quella parte di cauzione definitiva che sia gia' stata restituita.

Art. 183 Secondo incanto e decadenza. (Art. 254, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. Se il primo incanto va deserto, si deve, dentro termine non minore di due mesi, procedere ad un secondo, il quale puo' essere aperto con ribasso non maggiore di un quarto sul primitivo prezzo di stima delle opere eseguite, dei terreni acquistati e dei materiali provvisti.

2. Quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, i concessionari s'intendono definitivamente decaduti da tutti i diritti della concessione; le porzioni di strada gia' eseguite che si trovino in esercizio cadono immediatamente in proprieta' assoluta dello Stato, il quale e' libero di conservarle o di abbandonarle, come altresi' di continuare o no i lavori ineseguiti; ne' in qualsivoglia caso ha altra obbligazione che quella di corrispondere ai concessionari un corrispettivo eguale al prezzo delle opere eseguite e delle provviste fatte, stimate indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento od esercizio della strada ferrata, a giudizio degli arbitri inappellabili sopra mentovati.