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Sez. 5, Sentenza n. 26534 del 17/12/2014 (Rv. 633911 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - QUIESCENZA E PREVIDENZA | Indennità suppletiva di clientela degli agenti di commercio - Accantonamenti - Deducibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633911-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - QUIESCENZA E PREVIDENZA

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 70 (ora art. 105) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale disciplina la deducibilità fiscale degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto, trova applicazione anche all'indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti, da ritenersi inclusa tra le "indennità per la cessazione di rapporti di agenzia", cui fa riferimento l'art. 16 (ora 17), primo comma, lettera d) del medesimo d.P.R., richiamato dal terzo comma dell'art. 70 cit., dovendosi ritenere che tale locuzione si riferisca a tutta la materia regolata dall'art. 1751 cod. civ., il quale, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, contiene, a decorrere dal 1 gennaio 1993, l'intera disciplina dell'indennità di fine rapporto dell'agente di commercio, essendo venuta meno ogni distinzione fra "indennità di scioglimento del contratto" (obbligatoria perché di origine codicistica) ed "indennità suppletiva di clientela" (derivante dalla contrattazione collettiva e fruibile solo a determinate condizioni), e non potendosi escludere la deducibilità dei relativi accantonamenti in virtù del carattere aleatorio dell'indennità in parola.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 70, Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)