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Sez. 5, Ordinanza n. 30588 del 27/11/2024 (Rv. 673053-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Unitarietà dell'accertamento fiscale - Litisconsorzio necessario nel processo tributario - Accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi di società in accomandita semplice - Socio accomandante - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673053-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, l'unitarietà dell'accertamento - che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, di cui all'art. 5 del TUIR e dei loro soci, alla quale consegue l'automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi - comporta che litisconsorzio necessario originario ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, poiché l'accertamento in rettifica della dichiarazione societaria incide anche sull'imputazione proporzionale dei redditi a costui, indipendentemente dalla sua responsabilità limitata alla quota conferita.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/12/1992 num. 546 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)