Sez. 3, Sentenza n. 4730 del 30/03/2001 (Rv. 545362 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Rapporto di conto corrente - Trasferimento del conto ad altra agenzia - Conseguenze - Estinzione automatica del precedente rapporto - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Di per sè un conto corrente bancario instaurato fra determinate parti in una determinata agenzia, ben può permanere tra le stesse immutato (comprese le garanzie personali in esso prestate), nonostante il successivo trasferimento del conto ad altra agenzia; infatti, l'art. 1230 cod. civ., nel disporre al primo comma che l'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso, aggiunge al comma secondo che la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultar in modo non equivoco; inoltre, l'art. 1231 cod. civ. chiarisce, in ogni caso, che le modificazioni accessorie dell'obbligazione non producono novazione
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 1852
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)